Naspi, valgono i giorni di attività effettiva
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 5451/2026, ha stabilito che si decade dalla Naspi a fronte di un lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuo superiore a quello che garantisce la non imposizione fiscale, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. Qualora il contratto di lavoro sia di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità, ai fini del requisito di durata massima rilevano solo i giorni effettivamente lavorati. Quindi, nel caso specifico di lavoro a chiamata, valgono solo i giorni lavorati.
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