È esclusa la diffamazione pure se l’indagato è assolto
La Cassazione penale, nella sentenza n. 8822 dello scorso 6 marzo, ha stabilito che la verità della notizia deve essere valutata al momento in cui viene pubblicata, non alla luce dei successivi esiti processuali. È esclusa, dunque, la diffamazione a mezzo stampa a carico dei giornalisti anche se poi l’indagato viene assolto: si configura, invece, la scriminante del diritto di cronaca giudiziaria perché quando i giornalisti hanno pubblicato le intercettazioni sull’allora indiziato lo hanno fatto fedelmente, senza processi sommari o indebite anticipazioni di responsabilità; limitandosi a riportare il contenuto delle conversazioni, i professionisti dell’informazione esercitano il diritto di cronaca, il quale, oltre che un potere, costituisce un dovere, quando c’è un interesse pubblico alla conoscenza della notizia.