Non si può licenziare l’assenteista soltanto perché tale
Nell’ordinanza n. 5469 dello scorso 11 marzo la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che non è possibile licenziare l’assenteista soltanto perchè tale. Il fatto che il lavoratore sia spesso malato durante i turni di notte, complicando l’organizzazione produttiva, non integra il giustificato motivo oggettivo di recesso: i disagi e i maggiori costi affrontati dall’azienda costituiscono effetti fisiologici che l’art. 2110 c.c. impone al datore di sopportare fino a quando non risulta superato il periodo di comporto. Né ‘l’eccessiva morbilità’ legittima di per sé il recesso dell’azienda per scarso rendimento. Definitivi la reintegra e il risarcimento fino a dodici mensilità, più i contributi.