13 Marzo 2026 Rassegna Stampa Legale

Ccnl sostituibile solo con accordo sindacale


Il Tribunale di Trani ha stabilito che il datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal Ccnl stipulato dalle organizzazioni sindacali ‘pacificamente dominanti nel medesimo ambito produttivo’ per applicare un altro contratto riconducibile allo stesso settore. La sostituzione del contratto non può avvenire in assenza di un accordo sindacale. Recedendo unilateralmente dal Ccnl ‘leader’ il datore priva le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del ruolo a esse affidato dall’ordinamento in quanto espressione di maggiore rappresentatività comparata ed è irrilevante, in tale contesto, che la società abbia anticipatamente informato della propria intenzione di recedere, mettendosi a disposizione per la fase di confronto. In assenza di accordo con le associazioni firmatarie del Ccnl da cui il datore intende recedere, la unilaterale disapplicazione dello stesso  e la contestuale applicazione del nuovo contratto costituiscono condotta antisindacale. 


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