Non tutti partecipano alle spese
La Cassazione precisa i criteri di ripartizione dei costi e di revisione delle tabelle millesimali. Con la sentenza n. 4827 dello scorso 3 marzo i giudici di legittimità hanno chiarito che chi non usa le scale può anche non contribuire a pagarne le spese di pulizia. Purché vi siano delle ragioni oggettive a giustificare l’esenzione dal contributo alla manutenzione ordinaria delle stesse, come per esempio il fatto di essere proprietario di un’altra unità immobiliare posta al piano terra o seminterrato e con accesso autonomo alla strada. In caso contrario, detta spesa deve essere ripartita per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, come disposto dall’articolo 1124 del Codice civile.