Le spese di giudizio dribblate
Con l’ordinanza n. 5177 del 2026 la Corte di cassazione, sezione civile, ha stabilito che al difensore non spetta di pagare le spese di giudizio per la procura alle liti che è solo invalida. In particolare, è esclusa l’inesistenza dell’atto per la causa promossa dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno senza l’autorizzazione del giudice cautelare: in caso di invalidità o di sopravvenuta inefficacia della procura alle liti, l’atto, per quanto nullo, determina comunque l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, il che esclude la condanna del legale in proprio a pagare le spese di giudizio. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del professionista ed esclusa la condanna al pagamento delle spese.