Composizione, misure protettive compatibili con la sospensione temporanea dell’attività
Con la sentenza dello scorso 4 febbraio il Tribunale di Mantova ha chiarito alcuni aspetti delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi. Ha stabilito che tali misure sono compatibili anche con una temporanea sospensione dell’attività produttiva, se finalizzata a evitare perdite e favorire il risanamento. Il piano non deve essere già completo, purché esista un progetto credibile di superamento della crisi. Il giudice ha inoltre vietato alla banca di escutere la garanzia pubblica di Mediocredito Centrale, perché ciò aggraverebbe il passivo e ostacolerebbe le trattative. L’esclusione trasformerebbe infatti il credito da chirografario a privilegiato e potrebbe complicare il negoziato. Respinta, invece, la richiesta di bloccare i pagamenti del Fondo Mcc perché ritenuta superflua. La decisione rafforza il ruolo del giudice naturale nel tutelare lo spazio negoziale e il processo di risanamento dell’impresa.