18 Marzo 2026 Rassegna Stampa Legale

No alla prescrizione d’ufficio sul gratuito patrocinio


La Corte di cassazione civile, nell’ordinanza n. 5145 del 6 marzo 2026, ha stabilito che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per gratuito patrocinio il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione del credito dell’avvocato. Il diritto al compenso va esaminato nel merito e l’eventuale eccezione di prescrizione deve essere sollevata dal Min. Giustizia nel primo giudizio utile. Il compenso è un diritto soggettivo patrimoniale e il decreto di liquidazione ha natura giurisdizionale, non amministrativa. L’opposizione dell’avvocato è corretta e il tribunale non può respingerla per motivi di prescrizione non eccepiti dalle parti. 


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