Anche i pedinamenti vanno inseriti tra gli atti irripetibili
Anche i pedinamenti compiuti dalla polizia giudiziaria rientrano tra gli atti irripetibili e sono utilizzabili nel dibattito cristallizzate nei relativi verbali. Lo chiarisce la Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 8575. I giudici ricordano che il Codice di procedura penale non fornisce una definizione di ‘atti non ripetibili’, eppure, all’art. 431, comma 1, prevede che ‘i verbali di atti non ripetibili’, compiuti dalla polizia giudiziaria, dal pm o dal difensore, devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento. Irripetibili sono i verbali di perquisizione, di sequestro, di arresto, di fermo, di ispezione di luoghi o persone. A questi ora la Cassazione associa anche i verbali dei pedinamenti perché consistono in ‘un’asettica e non valutativa discrezione di ciò che il verbalizzante percepisce in un determinato momento e del verificarsi di determinati eventi secondo una precisa scansione temporale’.