L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) dedica la norma di comportamento n. 235 del 19 marzo 2026 alle operazioni di conferimento di imprese o rami di esse. Per le partecipazioni ottenute grazie a conferimenti d’azienda o di rami d’azienda, ai fini del relativo possesso occorre considerare anche il periodo di tempo riferibile alla titolarità dell’azienda o del ramo oggetto di conferimento. L’art. 176 del Tuir prevede che tali operazioni non generino plusvalenze o minusvalenze, purché riguardino aziende o rami autonomi e soggetti imprenditoriali. Le partecipazioni sono considerate immobilizzazioni finanziarie già dai bilanci in cui erano iscritti i beni aziendali. Aidc interpreta in senso unitario la norma, valorizzando l’azienda come complesso unico, non scomponibile nei singoli beni. Di conseguenza, anche la determinazione delle plusvalenze deve avvenire unitariamente. 


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