Assonime, con lo studio n. 3/2026, ha affrontato un tema di particolare importanza per la governance societaria e per il sistema dei controlli: la corretta qualificazione giuridica del contratto di revisione legale dei conti. Dallo studio emerge la natura ‘ibrida’ del contratto in questione. Pur avvicinandosi alla prestazione d’opera intellettuale, esso si distingue perché coinvolge anche interessi di terzi, come investitori e creditori. La disciplina è in gran parte inderogabile e limita l’autonomia contrattuale, soprattutto per garantire l’indipendenza del revisore, principio che rende nulle le clausole che ne condizionano il giudizio. Sono invece ammesse pattuizioni su aspetti organizzativi e operativi, purché non interferiscano con l’autonomia tecnica. Particolare attenzione va riservata all’organizzazione del lavoro, all’uso delle tecnologie e alla tutela dei dati. Compensi e cessazioni del rapporto sono rigidamente regolati, con possibili adattamenti entro limiti rigorosi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Contratto di revisione trattabile’ – pag. 35)
Contratto di revisione a due facce ma prevale la valenza pubblicistica
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