Dalla fine della causa inizia a prescriversi il credito dell’avvocato nei confronti del cliente. In tema di compensi forensi, infatti, l’elenco delle circostanze in base alle quali gli affari possono considerarsi terminati non è tassativo e chiuso ma aperto: vi rientrano tutti gli eventi dovuti a cause oggettive o soggettive, anche non processuali, che fanno venire meno il rapporto fra cliente e avvocato. Così si è espressa la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 2222 del 3 febbraio 2026. Accolto il ricorso proposto da un avvocato che ha difeso davanti al Tar uno studente intenzionato ad iscriversi al corso di laurea in odontoiatria. 


questo articolo si trova a pagina 35