Dalla fine della causa inizia a prescriversi il credito dell’avvocato nei confronti del cliente. In tema di compensi forensi, infatti, l’elenco delle circostanze in base alle quali gli affari possono considerarsi terminati non è tassativo e chiuso ma aperto: vi rientrano tutti gli eventi dovuti a cause oggettive o soggettive, anche non processuali, che fanno venire meno il rapporto fra cliente e avvocato. Così si è espressa la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 2222 del 3 febbraio 2026. Accolto il ricorso proposto da un avvocato che ha difeso davanti al Tar uno studente intenzionato ad iscriversi al corso di laurea in odontoiatria.
Prescrizione da fine causa per il compenso del legale
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