Con la sentenza n. 32 di ieri la Corte costituzionale ha chiarito che la sospensione condizionale della pena deve potere essere concessa anche a chi già è stato condannato alla detenzione, ma ha ottenuto la riabilitazione. I giudici delle leggi hanno dichiarato l’illegittimità della norma del Codice penale, articolo 164, comma 2, che prevede il divieto, accogliendo le questioni sollevate dal Gip di Catania. Ad essere bocciato è l’automatismo che impedisce al giudice di intervenire con la discrezionalità del caso. Per la Consulta deve essere lasciata all’autorità giudiziaria la libertà di compiere quelle prognosi di ravvedimento che è alla base dell’istituto della sospensione della pena nella prospettiva che colpisce l’istituto come uno dei più significativi nel rispetto della funzione rieducativa della pena.
La riabilitazione apre la strada alla sospensione condizionale
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