Nell’ordinanza n. 2433/2026 la Cassazione civile tributaria ha stabilito che l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra tassa prevista dalla legge per ‘gli atti, i documenti e i provvedimento relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio’ spetta ‘anche in relazione alla sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi’. Infatti, la ratio del beneficio tributario risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che giungono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalle lite divorzili, non sottoponendo a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi, né lo scioglimento della comunione che, insieme ai trasferimenti, non costituiscono indice di capacità contributiva.
Divisione tra coniugi, fisco light
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