La Corte di giustizia tributaria di Roma, con la sentenza n. 1646/39/2026, ha sostenuto che la cartella esattoriale che non sia stata preceduta da un atto impositivo motivato deve essere – essa stessa – motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile. Nel caso sottoposto alla Corte una società aveva impugnato una cartella di pagamento in materia di Iva, eccependone, tra l’altro, il difetto di motivazione. In particolare, la ricorrente aveva sostenuto che la stessa cartella, non essendo stata preceduta da un atto impositivo motivato, avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata. L’ufficio, costituitosi in giudizio, chiamava in causa l’agente della riscossione. Il collegio ha ritenuto fondata la contestazione relativa al difetto di motivazione. 


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