Il Consiglio Nazionale Forense dedica la sentenza n. 293/2025 all’attestazione da parte dell’avvocato di vicende poi rivelatesi non veritiere. Il legale non incorre in responsabilità disciplinare per aver attestato in giudizio fatti riferiti dal cliente e da lui non verificati, rivelatisi successivamente non veritieri. Il caso trae origine da una segnalazione fatta al Tribunale dei minori: negli atti erano state riportate dal legale dichiarazioni di parte prive di fondamento, motivo per il quale secondo il Consiglio distrettuale di disciplina competente per territorio il libero professionista era incorso in illecito disciplinare e andava condannato. Il collegio giudicante ha invece accolto la doglianza del legale sostenendo che la responsabilità deontologica va dimostrata ‘oltre ogni ragionevole dubbio, diversamente prevalendo il principio di presunzione di non colpevolezza’.
Fatti riferiti, legale non risponde
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