La Suprema corte, con l’ordinanza n. 5253 del 9 marzo scorso, chiarisce che il terrazzo è bene condominiale comune, in quanto assolve alla funzione di copertura dei vani sottostanti. Serve, quindi, un titolo ad hoc perché si possa rivendicarne la proprietà o l’uso esclusivo. Un terrazzo a livello con funzione di copertura dei vani sottostanti deve presumersi bene di proprietà condominiale giacché svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessario all’esistenza stessa del fabbricato, senza che vi osti la circostanza che ad esso si acceda da un appartamento continuo al cui servizio pertinenziale sia destinata. Tale circostanza non pregiudica, infatti, il diritto dei condòmini sulla cosa comune, perché il regime di comunione tra i beni non è escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano da essi utilità maggiori rispetto ad altri. 


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