Con l’ordinanza n. 2052/2026 la Corte di cassazione ha chiarito che quando, nel contenzioso per i danni causati da emotrasfusioni con sangue infetto, si pone il tema della compensazione tra l’indennizzo per i danneggiati previsto dalla legge n. 230/1992 e il risarcimento del danno, l’onere di provare il fatto costitutivo dell’eccezione di compensatio lucri cum damno grava su chi la solleva ed è soggetto alle preclusioni del primo e del secondo grado. Tuttavia, quando è lo stesso attore a dichiarare di aver percepito l’indennizzo, è suo onere provarne l’entità. Con questa ordinanza i giudici di legittimità hanno preso posizione sulla distribuzione dell’onere della prova in materia di compensatio lucri cum damno. Il caso riguardava un paziente che aveva agito contro il ministero della Salute per i danni causati da trasfusioni effettuate negli anni Settanta. 


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