Esclusa la responsabilità solidale del rappresentante doganale che ha operato con la massima diligenza, riponendo un legittimo affidamento sulle indicazioni ricevute dall’importatore. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con la sentenza n. 245 dello scorso 18 marzo, ha confermato i confini della responsabilità del rappresentante indiretto in dogana, escludendo una sua responsabilità oggettiva per i dazi doganali e l’Iva all’importazione. La sentenza valorizza l’esimente previsto dall’art. 119 Cdu e dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, a tutela del legittimo affidamento dell’operatore. 


questo articolo si trova a pagina 25