Con l’ordinanza n. 6763 dello scorso 20 marzo la Corte di cassazione ha affermato che non è tassabile il vantaggio economico incassato dall’azienda in seguito a un accordo di ristrutturazione. È del tutto irrilevante che l’esdebitamento superi le perdite. I giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso di una impresa che contestava l’accertamento ricevuto dal Fisco. La pronuncia è chiaramente ispirata al dichiarato scopo di favorire la soluzione della crisi d’impresa e a tal fine esclude dalla nozione fiscale di sopravvenienze attive quelle conseguenti alle riduzioni dei debiti intervenute per effetto di uno degli istituti contemplati dalla stessa norma.
Accordo di ristrutturazione Il vantaggio non è tassabile
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