Con l’ordinanza n. 6763 dello scorso 20 marzo la Corte di cassazione ha affermato che non è tassabile il vantaggio economico incassato dall’azienda in seguito a un accordo di ristrutturazione. È del tutto irrilevante che l’esdebitamento superi le perdite. I giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso di una impresa che contestava l’accertamento ricevuto dal Fisco. La pronuncia è chiaramente ispirata al dichiarato scopo di favorire la soluzione della crisi d’impresa e a tal fine esclude dalla nozione fiscale di sopravvenienze attive quelle conseguenti alle riduzioni dei debiti intervenute per effetto di uno degli istituti contemplati dalla stessa norma. 


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