Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 106 dello scorso 25 febbraio, ha sostenuto che in materia di superbonus 110% il condominio che, in assemblea, decide di rinunciare all’agevolazione resta escluso non solo dalle spese detraibili direttamente connesse agli interventi agevolati, ma anche da ogni responsabilità, civile e penale, correlata alla funzione del beneficio; resta tuttavia fermo l’obbligo di contribuire alle spese condominiali non agevolabili, quali il compenso dell’amministratore, in quanto prive di immediata correlazione con gli interventi detraibili e riconducibili agli ordinari obblighi gestionali del condominio.


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