Dalla lettura del comma 13 dell’articolo 12-ter del decreto legge n. 84/2025 emerge che il ravvedimento speciale resta operativo anche se il concordato preventivo biennale che lo ha ‘attivato’ cessa per una delle cause previste dall’articolo 21 del Dlgs n. 13/2024. Gli effetti protettivi dalla rettifiche dell’Agenzia delle Entrate per redditi e Irap garantite dallo scudo fiscale vengono invece meno, per tutte le annualità ravvedute, qualora il concordato preventivo biennale decada per l’innesco di una delle casistiche previste dall’articolo 22 del Dlgs 13/2024. Si tratta di casistiche, come il passaggio al regime forfettario o la cessazione dell’attività, che determinano l’interruzione del concordato nell’anno in cui si manifestano, non derivanti da una condotta illecita del contribuente. 


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