Il difensore non paga in proprio le spese di giudizio per la procura alle liti che è solo invalida. È esclusa l’inesistenza dell’atto per la causa promossa dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno senza l’autorizzazione del giudice cautelare: in caso di invalidità o di sopravvenuta inefficacia della procura alle liti, l’atto, per quanto nullo, instaura comunque un rapporto processuale con la parte rappresentata, il che esclude la condanna del legale in proprio a pagare le spese. A stabilirlo è stata la Corte di cassazione, sezione civile, nell’ordinanza n. 5177 dello scorso 7 marzo. 


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