Il rappresentante legale di una società che produce energia fotovoltaica non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. A dirlo è la Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 9193 con la quale è stato annullato il provvedimento di sequestro per il reato di corruzione. I giudici di merito hanno valorizzato la natura giuridica di Acea Solar Srl e l’attività svolta dalla società ritenendo che questa opererebbe in un settore – quello dell’energia elettrica da fotovoltaico – rientrante tra quelli di pubblico interesse. La Corte, invece, ritiene che la produzione di energia da fonti rinnovabili è di pubblica utilità ma non costituisce pubblico servizio. Non rilevano né la partecipazione pubblica della società né le agevolazioni fiscali. Il mercato elettrico distingue tra produzione e distribuzione. Solo le attività di gestione della rete e fornitura all’utente finale integrano pubblico servizio.
Energia fotovoltaica, la produzione non è pubblico servizio
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