La Corte d’appello di Torino, seconda sezione penale, con la sentenza n. 495 del 2026, ha stabilito che va respinta come infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura su quel segmento della legge Nordio che ha (re)istituito l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Per la Corte non esiste una perfetta simmetria tra accusa e difesa. Ad affermarlo è la stessa Consulta, che ha ammesso alterazioni compatibili con il principio di parità, a condizioni di ragionevolezza e motivate da esigenze di funzionalità della giustizia penale. In merito alle impugnazioni va sottolineato come il potere di impugnazione del pm non può essere delineato come una necessaria proiezione del principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Promossa l’inappellabilità del Pm sulle sentenze di assoluzione
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