Con la sentenza n. 197/2026 il Tribunale di Roma torna ad occuparsi delle consegne ‘a mano’ delle convocazioni mediante il portiere. Secondo il giudice capitolino deve escludersi che la modalità di convocazione riferita dal condominio perfezionasse una consegna a mano: è infatti mancata una fisica ricezione dell’atto da parte dei condòmini. Di fatto, il portiere si sarebbe limitato a un semplice avviso verbale per il suo ritiro in guardiola, peraltro mai avvenuto. Se ne deduce che ogni mezzo di comunicazione utilizzato dall’amministratore, non menzionato dalla norma, risulta contrario alla legge e, pertanto, non sanabile.


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