Con l’ordinanza n. 6799 del 2026 la Corte di cassazione  ha confermato che è legittima la ripresa a tassazione dell’imposta di successione in caso di trasferimento di quote paritetiche. I giudici hanno distinto il confine tra governance societaria e requisiti fiscali. La pronuncia trae origine dal disconoscimento del beneficio di cui all’art. 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990 nei confronti di un erede che aveva acquisito il 50% delle quote di una Srl. Il contribuente riteneva che, sebbene la quota non superasse la soglia della maggioranza assoluta, il controllo fosse garantito da una clausola statutaria che imponeva l’unanimità  per ogni decisione. Di diverso avviso la Cassazione che ha respinto il ricorso, evidenziando che nelle società di capitali l’agevolazione spetta solo se il beneficiario acquisisce il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile. 


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