L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 84 di ieri, ha chiarito che non c’è obbligo di Ivafe per il beneficiario residente in Italia di un trust estero trasparente nel quale siano vincolati strumenti finanziari di varia tipologia. Il caso analizzato riguarda un cittadino americano residente in Italia, beneficiario di un trust irrevocabile istituito dal patrigno e fiscalmente residente negli Stati Uniti. In base all’atto istitutivo, al beneficiario spetta esclusivamente il diritto a percepire i redditi prodotti dal trust, senza alcuna attribuzione sul capitale e senza poteri di gestione o di disposizione. Le Entrate valorizzano l’assenza di diritti sul capitale, la mancanza di poteri dispositivi e gestori e l’inesistenza di un rischio economico in capo al beneficiario. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Trust estero, Ivafe non dovuta’ – pag. 22)


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