Processo telematico. Dal Movimento forense arriva una serie di slide in vista dell’abrogazione dell’art. 359 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019. Nel processo civile telematico il fallimento della notifica via Pec è imputabile al destinatario solo per incuria, nel senso di violazione dell’obbligo di avere un domicilio digitale mantenendolo attivo e funzionante, e non di malfunzionamenti tecnici del sistema o di limiti strutturali della piattaforma. Risponde per violazione dell’obbligo di domicilio digitale l’impresa o il professionista che non è presente nei pubblici elenchi. Stessa cosa se nella ricevuta di mancata consegna l’utente risulta inesistente o revocato oppure la casella inesistente, non valida o sconosciuta. La casella, poi, deve essere funzionante: si risponde, dunque, se è piena, temporaneamente disattivata o comunque non in grado di accettare messaggi.
Pec, il destinatario è incolpevole
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