La Cassazione penale, con la sentenza n. 10289/2026, ha affermato che il reato di omesso versamento dell’Iva non scatta se la relativa dichiarazione annuale non era stata presentata alla scadenza del pagamento dell’acconto dell’anno successivo. Nel caso analizzato il legale rappresentante di una società cooperativa era stato condannato nei due gradi di merito per il reato di omesso versamento Iva dovuta in base alla dichiarazione per l’anno d’imposta 2016, entro il termine del 27 dicembre 2017. I giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso sostenendo che il delitto di omesso versamento Iva non può configurarsi in assenza della presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il debito d’imposta. 


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