La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6856 dello scorso 22 marzo, ha evidenziato che non esiste un diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali nel settore del lavoro pubblico. I giudici di piazza Cavour hanno bocciato il ricorso presentato da un dirigente comunale avverso la decisione del comune di appartenenza di non rimborsare le spese sostenute dal dirigente stesso nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto. La mancanza di un accordo preventivo con l’ente sulla scelta del legale è da considerare come elemento decisivo. Il rimborso, infatti, richiede assenza di conflitto di interessi e valutazione ex ante, indipendente dell’esito del processo. Senza preventiva comunicazione e gradimento del datore, il rimborso può essere negato. 


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