Transfer pricing: spetta al fisco dimostrare la diversità dei prezzi. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 4887 dello scorso 4 marzo. Non occorre l’indebito vantaggio fiscale per far scattare la rettifica; serve, invece, che i prezzi di trasferimento siano ingiustificatamente difformi dai valori normali a prescindere dall’effettivo vantaggio fiscale che il contribuente italiano può aver ottenuto da tale distorsione; deve, però, dimostrare, con comparizioni concrete, che tali trasferimenti sono stati effettuati a prezzi diversi da quelli che si sarebbero applicati tra soggetti terzi. 


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