Si è consolidato l’orientamento della Cassazione che riconosce il concorso dei professionisti in qualità di terzi esterni per le violazioni tributarie commesse dai loro clienti. In passato, invece, prevaleva la tesi che prevedeva un’esclusione generalizzata della responsabilità per i terzi concorrenti negli illeciti tributari commessi dalle società di capitali. Ora occorre capire se per configurare il concorso del professionista, sia necessario qualcosa in più, ovvero un interesse personale. Con diverse ordinanze gemelle la Cassazione afferma di no. Non serve dunque la prova di un ‘autonomo beneficio’ per il consulente. Il vantaggio personale non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie del concorso ma al massimo è un elemento indiziario, non unico né necessario, per provarne la sussistenza. 


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