In due recenti ordinanze, entrambe del 2026, la Corte di cassazione ha ribadito che l’assegno divorzile non costituisce una rendita automatica. Secondo i giudici è necessario che lo squilibrio economico tra i coniugi costituisca una precondizione necessaria per l’attribuzione dell’assegno, che deve essere attuale e non meramente prospettica. Inoltre, i sacrifici professionali posti a fondamento della domanda devono essere specificamente allegati e provati, non potendo essere desunti in via generica. Entrambe le ordinanze hanno confermato la natura composita dell’assegno divorzile, con funzione assistenziale e perequativo-compensativa e precisato che tale funzione richiede una valutazione comparativa concreta delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, nonché del contributo fornito alla vita familiare, con l’obbligo per il richiedente di dimostrare l’adeguatezza dei propri mezzi e il nesso tra le scelte compiute durante il matrimonio e l’eventuale squilibrio economico attuale. 


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