Il Tar Toscana, con l’ordinanza n. 291 del 5 febbraio scorso, ha stabilito che nel giudizio sul silenzio-rigetto in materia di accesso documentale, la produzione indiscriminata e disorganica di atti non soddisfa l’obbligo di cooperazione istruttoria: l’amministrazione deve chiarire in modo analitico la corrispondenza tra documenti richiesti e documenti ostesi. Nel contenzioso sull’accesso documentale, la mera messa a disposizione di grandi quantità di atti non equivale a un effettivo adempimento dell’obbligo di ostensione. Secondo la Corte nel caso analizzato la produzione non risultava di agevole consultazione e appariva solo in parte pertinente rispetto all’oggetto dell’istanza.
Atti, cooperazione sull’accesso
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