Nel determinare la quota della pensione di reversibilità che spetta all’ex coniuge divorziato del defunto e a quello superstite, il giudice deve considerare innanzitutto la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. Sul dato temporale possono poi innescarsi dei correttivi, ma deve rimanere il criterio primario. Lo ribadisce la Corte di cassazione nella sentenza n. 3955 dello scorso 22 febbraio. La lite ha visto contrapposte l’ex moglie e la coniuge superstite di un uomo deceduto nel 2016. Il primo matrimonio si era protratto per 30 anni, mentre la durata del secondo era stata di sette anni. 


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