Con la sentenza n. 5911 del 16 marzo 2026 la Corte di cassazione ha stabilito che la compagnia assicurativa deve rispondere anche per l’illecito del subagente, pur senza rapporto diretto di subordinazione. Il caso riguardava polizze vita con premi incassati dal subagente ma mai investiti né restituiti. La Corte ha chiarito che la responsabilità si basa su un legame funzionale ed economico, non necessariamente formale. Conta l’inserimento stabile del subagente nella rete distributiva e l’affidamento del cliente. Distinta dalla responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., qui rileva il collegamento organizzativo con l’impresa. La decisione rafforza la tutela dei clienti e impone alle compagnie maggiore controllo sulla rete commerciale.
Assicurazioni responsabili per gli illeciti dei subagenti
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