Funzioni di general contractor negli appalti superbonus. L’Agenzia delle Entrate, con una direttiva interna, chiarisce i confini entro i quali sono ammesse le contestazioni per le attività di mero coordinamento, non agevolabili. Non saranno possibili presunzioni ma serviranno ‘idonei mezzi di prova’ per qualificare i margini degli appaltatori come compensi per le attività di coordinamento. Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria riguardano le imprese che si sono definite general contractor, incaricandosi di coordinare i cantieri di superbonus. Alcune direzioni regionali delle Entrate hanno contestato le opere in parte eseguite e in parte subappaltate: la differenza tra quanto pagato dai committenti all’impresa principale e quanto subappaltato sarebbe un onere di coordinamento come tale non agevolabile. La direttiva non contesta lo schema del subappalto.
Superbonus, prova rafforzata per le contestazioni alle imprese
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