Nell’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026 la Corte di cassazione ha disposto che la conciliazione sindacale nella quale il dipendente si accorda con il datore di lavoro per evitare la risoluzione giudiziale del rapporto, non dà diritto alla Naspi. L’estinzione avviene per una causa diversa dal licenziamento e il giudice non può applicare per analogia l’offerta di conciliazione agevolata post-licenziamento: una norma che disciplina la fattispecie esiste già e riconosce l’indennità di disoccupazione solo nei casi di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale che interviene nella procedura obbligatoria prevista prima del licenziamento annunciato per giustificato motivo oggettivo. 


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