Crisi d’impresa. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 96/2026, pubblicata ieri, ha sostenuto che il risarcimento, discendente da un accordo transattivo concernente l’azione di responsabilità promossa nei confronti di amministratori e sindaci, ottenuto da una società che si trova nella fase esecutiva di un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta concorre a formare l’imponibile sia ai fini dell’Ires sia ai fini dell’Irap di chi lo riceve. L’Agenzia ha sostenuto che manca un’espressa disposizione di legge che dispone la non imponibilità delle somme recuperate a carico di amministratori e sindaci. Inoltre, nonostante l’accesso al concordato preventivo, la società mantiene inalterata la sua soggettività passiva ai fini dell’Ires e dell’Irap. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Il transattivo è tassato’ – pag. 23)


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