Con l’ordinanza n. 8067 di ieri la Cassazione lavoro ha stabilito che l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi sulle somme risarcitorie dipende dal tipo di vizio del licenziamento dichiarato illegittimo. In caso di licenziamento nullo o inefficace, il rapporto è considerato continuativo e il datore deve corrispondere anche i contributi a carico del lavoratore, pagando le retribuzioni al lordo. In caso di licenziamento solo annullabile, invece, il datore può pagare al netto dei contributi del dipendente, purché versi i propri in modo tempestivo. La distinzione dipende anche dalla natura della sentenza: dichiarativa nei casi più gravi, costitutiva negli altri. I contributi restano dovuti senza limiti, anche oltre il tetto delle mensilità risarcitorie. 


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