Al giudice di pace già cessato dall’incarico, in servizio nel periodo 2002-2019, vanno riconosciuti il pagamento delle ferie, la tutela assistenziale e previdenziale, il trattamento di fine rapporto, un trattamento contributivo analogo a quello dei magistrati togati e, infine, un risarcimento per l’illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro a termine. Sono le conclusioni del Consiglio di Stato contenute nella sentenza n. 2716 che ha accolto il ricorso di una donna, giudice di pace in diverse sedi giudiziarie per 17 anni, contro la pronuncia n. 15797 del Tar Lazio che aveva respinto la richiesta di riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego con il Ministero della Giustizia. 


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