Commette il delitto di estorsione il datore di lavoro che prospetta al dipendente la perdita del posto di lavoro se non accetta condizioni deteriori rispetto a quanto dovuto e da ciò deriva, per il primo, un ingiusto profitto. A stabilirlo la Corte di cassazione nella sentenza n. 11253/2026 con la quale i giudici di legittimità hanno fatto luce sul delicato equilibrio tra due fattispecie di reato contigue: l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro e l’estorsione. Il caso riguardava la condotta di una società che aveva indotto alcune persone ad accettare condizioni lavorative illegittime a fronte della minaccia di licenziamento. Per i giudici di merito era sussistente in capo agli imputati il delitto di concorso in estorsione. 


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