Con il provvedimento n. 121/2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che se il collaboratore, al termine del rapporto di lavoro, chiede la consegna del contratto e insiste affinché siano cancellati i propri dati personali dal sito internet della società, questa deve provvedere senza indugio. Il diritto di accesso va adempiuto ‘senza ingiustificato ritardo’ anche se il contratto è un modulo standard con dati facilmente accessibili e il lavoratore lo aveva già ricevuto in costanza di rapporto. Il Garante ha risposto in questo modo al reclamo presentato da una lavoratrice che, cessato il rapporto, aveva invitato la società a trasmetterle copia del contratto di collaborazione e a cancellare dal sito internet la propria foto, il numero di cellulare e l’indirizzo email aziendale. 


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