Con la sentenza del 20 gennaio 2026 il Tribunale di Milano si è soffermato sui profili di validità dei contratti di finanziamento bancari, nonché sui presupposti per assicurare un adeguato sostegno finanziario anche all’imprenditore in stato di crisi. Il caso trae origine dall’opposizione al passivo promossa da una banca contro il diniego dell’ammissione al passivo del credito derivante da prestiti erogati alla debitrice. Finanziamenti ritenuti illecitamente concessi dal giudice per aver determinato la prosecuzione delle attività di una società già in stato di decozione. Per il collegio milanese eventuali patologie emerse nel corso del processo di verifica del merito creditizio cui la banca è tenuta, non incidono sulla validità del relativo contratto, in assenza di un’esplicita previsione normativa in tal senso. Inoltre, nemmeno potrebbe configurarsi un’ipotesi di nullità virtuale attesa l’estraneità rispetto a questa categoria delle regole di condotta nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto.
La concessione abusiva del credito non rende nullo il contratto tra banca e società
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