La Corte di giustizia europea ha affermato che l’archiviazione nel procedimento penale non può impedire al giudice tributario di svolgere le proprie verifiche né giustificare la chiusura automatica del contenzioso a favore del contribuente. La vicenda alla base dell’ordinanza del 12 novembre 2025 trae origine da un controllo fiscale effettuato dall’amministrazione tributaria rumena nei confronti di una società a seguito del quale, le autorità hanno contestato la detrazione Iva in merito a numerose fatture di acquisto. Secondo la Corte il giudice nazionale ha il potere-dovere di accertare la realtà sostanziale delle operazioni ai fini Iva, anche utilizzando prove provenienti da un procedimento penale archiviato, purché sia sempre garantito il diritto di difesa del contribuente.
L’archiviazione non ferma il giudice tributario
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