Beni comuni. La realizzazione di opere nella propria unità immobiliare deve rispettare i limiti disposti dall’articolo 1102 del Codice civile per utilizzare i beni comuni del condominio in quanto non è possibile alterare la destinazione del bene né impedirne o ridurne in modo apprezzabile l’uso da parte degli altri condòmini. Alla luce di ciò è illegittima la chiusura o incorporazione di un’apertura destinata a dare luce e aria a parti comuni, anche se l’intervento avviene su proprietà esclusiva. A stabilirlo è la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 7671 pubblicata lo scorso 30 marzo. Il caso riguardava la realizzazione di una veranda sul terrazzo di proprietà da parte di un condomino con conseguente incorporazione di una finestra condominiale destinata a fornire luce ed aria al vano scale.
Non si può annettere un’apertura sul vano scala
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