Con la sentenza n. 10984 la Cassazione penale ha stabilito che per l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto occorre verificare l’esistenza di sintomi dell’inserimento organico con funzioni direttive che, in caso di società non più operativa, devono essere riferiti non alla inesistente fase produttiva e commerciale, ma alla gestione del patrimonio. Di conseguenza la prova può essere ricavata anche da uno o più atti che per oggetto e tempo di esecuzione costituiscono indici dell’esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale. La titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si concretizzi in atti di gestione di fasi o settori dell’attività delle controllate. 


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