Solo in caso di percezione effettiva di redditi professionali il fruitore della Naspi deve comunicare l’attività di lavoro autonomo. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7957/2026 si è occupata di un caso relativo a un lavoratore che aveva ottenuto la indennità di disoccupazione nel 2016 e, al momento della presentazione della domanda, aveva dichiarato il reddito presunto dalla propria attività di lavoro autonomo come previsto dall’art. 10 del decreto legislativo n. 22/2015. La sede territoriale dell’Inps aveva riconosciuto la Naspi per quell’anno. L’anno successivo il lavoratore non aveva comunicato alcun dato all’Istituto di previdenza nazionale in quanto non aveva svolto attività né incassato reddito. L’ufficio aveva, però, dichiarato la decadenza della partita Iva. I giudici di merito avevano confermato la dichiarazione. La Suprema corte ha cassato entrambe le pronunce.


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