Con una recente ordinanza la Cassazione ha ribadito che l’inerzia prolungata del datore di lavoro dopo il rientro del lavoratore può equivalere a rinuncia tacita al licenziamento. In tal caso, le assenze già ‘tollerate’ non possono più essere conteggiate per superamento del comporto. Nel caso concreto, la lavoratrice aveva superato il limite, ma il rapporto è proseguito per oltre 14 mesi. Ciò ha generato un legittimo affidamento sulla continuità del lavoro, rendendo illegittimo il licenziamento. La decisione della Corte d’appello di Catanzaro è stata confermata. Resta però possibile licenziare per nuove assenze, mentre le imprese devono agire tempestivamente per non perdere tale diritto. 


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